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  • Cordiali amici,

    come promesso precedentemente, ritengo di dover esplicitare in maniera netta la differenza tra il ‘’Contractor’’ e il fenomeno del ‘’Mercenariato’’.

    Questo mio chiarimento si rende necessario sulla scorta di quanto avvenuto in questi giorni, con riguardo al caso del neo-Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, e i rapporti tra la stessa, in qualità di advisor di SudgestAid – ONG specializzata nella cooperazione internazionale – e il sub-appalto di specifici servizi di sicurezza alla STAM. Preliminarmente, tuttavia, il presente articolo non ha come fine ultimo né quello di prendere le difese del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (la quale non ha certo bisogno di un difensore visto il ruolo che ricopre), né, tantomeno, di stigmatizzare l’operato delle testate giornalistiche sul caso in esame. A tal proposito mi rendo conto che il tema in oggetto suscita un forte interesse nell’opinione pubblica, in quanto in ogni parte del mondo ci sono specialisti della comunicazione che affrontano l’argomento. Entrando nel vivo del dibattito occorre anzitutto fare una distinzione tra la professione del Contractor e l’attività illecita del mercenario. Oggi la figura professionale del “Contractor’’ non è altro che il prodotto della globalizzazione e della privatizzazione della sfera bellica e dell’ormai necessario e determinante ricorso statale all’outsourcing militare privato in concomitanza dell’accresciuto impegno da parte dei paesi occidentali nelle operazioni di sostegno alla pace e alla stabilità internazionale. Il vuoto e l’incapacità degli stati sovrani di far fronte, con le loro strutture, alle nuove minacce globali, e delle crisi internazionali che impongono l’intervento con finalità diverse, non solo di tipo bellico e strategico ma in qualche modo legate ed inter conesse tra di loro, hanno agito da volano affinchè la figura del ‘’Contractor’’ e delle PSC (Private Security Company), PMC (Private Military Company), PMS’C (Private Militari & Security Company ) e PIC (Private Intelligence Company), si affermasse in maniera definitiva all’interno dell’apparato statale. E’ inutile nasconderlo oggi, sia per professionalità che per dinamismo, struttura e risorse finanziarie importanti, i ‘’Contractors’’, e in particolar modo il modello di società sopra menzionate, erano, sono e saranno elemento di opportunità politica ed economica, da sempre utilizzate dai governi. Molte di queste compagnie, ieri come oggi, sono in grado di svolgere attività differenziate sul terreno in tempi molto superiori e rapidi di forze governative non predisposte o taskate. Perciò, l’odierno utilizzo da parte di un governo delle PMS’C significa, in altri termini,  ricevere un elevatissimo contributo in tutte le missioni internazionali, supportando l’apparato militare statale. Oggi queste società hanno regolari sedi legali, lavorano ufficialmente e legalmente offrendo una sempre maggiore visibilità in linea con la legislazione del paese di riferimento. Riguardo alla figura specifica del “Contractor’’, è determinante ai fini di inquadrarne legalmente la posizione, conoscere attentamente il ‘’Diritto Internazionale dei Conflitti Armati’’, (argomento molte volte non conosciuto appositamente per ragioni e derive di tipo ideologico) che disciplina la condotta legittima nelle ostilità, perciò identificano e riconoscono lo “status’’ di “legittimo combattente’’, perciò avente diritto se catturato dal nemico del riconoscimento giuridico di prigioniero di guerra. La figura del mercenario risponde appieno alle condizioni definite dall’art.47 del I protocollo aggiuntivo del 1977 e alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, secondo le quali è mercenario colui che:

    – È stato reclutato per combattere in uno specifico conflitto;

    – Prende parte diretta alle ostilità;

    – È essenzialmente motivato da scopo di lucro;

    Mentre non può essere considerato mercenario chi è:

    – Cittadino di una parte del conflitto o residente nel territorio controllato da detta parte;

    – Membro delle forze armate di una parte in conflitto;

    – Membro delle forze armate di un terzo stato e sia stato inviato in missione ufficiale.

    Da da questa analisi non è difficile evidenziare le differenze nette che esistono tra la figura del ‘’Contractor’’ e del ‘’Mercenario’’.

    Ma entrando ancora di più nel dettaglio, tutti i “Contractors’’ che svolgono servizi di sicurezza di beni e persone, riconducibili a enti statali, grandi multinazionali – soprattutto coloro che operano nei settori minerario, petrolifero, dell’energia e in generale di attività riconducibili agli interessi economico-strategici di un paese, in aree dove esistono conflitti o grandi problematiche di tipo geo-politico – sono considerati civili sono ritenuti ‘’Legittimi Combattenti’’ ai sensi dell’Art.43, Comma 3 del I Protocollo Aggiuntivo del 1977 della Convenzione di Ginevra, perciò non considerati mercenari.

    Inoltre coloro che fanno parte di un’organizzazione di tipo para-militare o di un servizio armato incaricato a ripristinare l’ordine e la legge, possono legalmente e legittimamente partecipare ad un conflitto armato qualora siano al seguito delle forze armate di una parte in conflitto. Anche questo è determinante, perché i “Contractors’’, che ad esempio sono contrattati da un governo come può esserlo lo US.GoV. perciò non considerati mercenari.

    Qualora questi Contractors siano assunti da una PMC (Private Military Company) e assolvono attività tipicamente militari per le forze armate legittime di uno stato, in uno scenario bellico, qualora catturati sono ufficialmente riconosciuti con lo status di “Prigionieri di Guerra’’ ai sensi del quarto Comma dell’art.4 della III Convenzione di Ginevra del 1949.

    Praticamente questo comma attribuisce e riconosce lo status a quel personale civile al seguito delle forze armate, perciò non considerati mercenari.

    E’ importante ricordare che i ‘’Contractors’’ non sono né reclutati né contrattati per combattere in uno scenario specifico, ma sono solo dei dipendenti assunti da società (PSC, PMC, PMS’C, PIC), con un contratto ad hoc indipendentemente che sia uno scenario bellico o no

    Mentre i “Mercenari’’ si rifanno ad accordi diretti e molte volte occulti non formalizzati e per attività di tipo occasionale, perciò senza nessun tipo di legame diretto con il committente.

    Per questo motivo giuridicamente i “Contractors’’ non possono essere giudicati o classificati come “Mercenari’’.

    Sono considerati “legittimi Combattenti’’, perciò legali, anche i “Contractors’’ impegnati in attività di formazione, addestramento e supporto ai sensi dell’Art.43 Comma 3 del I Protocollo, in quanto riconosciuti come personale armato incaricato del ripristino dell’ordine e della legge, riconducibile e incorporato anche se a contratto a tempo determinato all’interno di una delle forze armate facenti parte del conflitto.

    L’Art.4 della III Convenzione di Ginevra riconosce come “Legittimo Combattente’’ il “Contractor’’ che risponda ad una scala gerarchica definita ed identificata da uniformi. L’Art.44 del I Protocollo estende la qualifica di ‘’Combattente Legittimo’’ anche qualora la tipologia d’operazione o  attività impedisca l’uso, sempre che le armi siano sempre apertamente visibili, perciò non considerati mercenari.

    Nonostante l’Art.46 del I Protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra esclude coloro che svolgono attività di spionaggio militare dallo status di “Combattente Legittimo’’, ma identificato con la qualifica di ‘’Spia’’, il ‘’Contractor’’ ingaggiato da una PIC (Private Intelligence Company) per attività legate all’intelligence, nonostante questo tipo di personale fornisca un servizio di vantaggio alle forze armate, è considerato personale civile al seguito delle forze armate, perciò compete lo status di prigioniero di guerra e di legittimo combattente, perciò non considerati mercenari.

     

    In conclusione possiamo affermare che i ‘’Contractors’’ dipendenti delle PSC, PMC, PMS’C, PIC non possono essere considerati mercenari, perché l’attuale normativa adotta una specifica definizione di natura comulativa.

    Gia in Italia tutto ciò è stato chiarito dall’unico precedente giurisprudenziale in materia, cioè quello relativo al processo penale instaurato, anche nei miei confronti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello, infatti, seppur con differenti motivazioni, hanno affrontato, tra l’altro, il tema della professionalità del contractor delle pmsc nell’ambito delle attività di SSR nei Paesi ad alto rischio antropico.

    In particolare, la sentenza della Corte di Assise di Bari del 16.07.2010, presieduta dalla dott.ssa Galantino, rimarca la legalità della professione di PMSC’s Contractor, stabilendo che:

    “Quanto allo Spinelli, trattasi di un ragazzo alle prese con problemi occupazionali e con una propensione per attività avventurose in scenari ad alto rischio […]” che, “[…] insieme agli amici Umberto Cupertino e Vincenzo Dadamo, […] si era messo in contatto con lo Stefio, il quale aveva propiziato l’incontro con Erasmo Pinasco, di passaggio a Bari, incaricato di vagliare le motivazioni e le capacità dei tre allo svolgimento della funzione di operatore di sicurezza, o di “contractor”, termine anglosassone ripetutamente utilizzato dalle difese degli imputati”.

    “[…]Ciò presupponeva che i servizi offerti da tali operatori di sicurezza fossero in linea con la normativa internazionale, e per quel che qui interessa, con la legislazione di contrasto al fenomeno del mercenarismo […]”.

    La stessa sentenza, infine, statuisce irremovibilmente che:

    “[…].Non sembrano residuare margini per includere le condotte degli imputati, come emerse dall’istruttoria dibattimentale, nell’ambito di operatività dell’art. 288 c.p., che deve attualmente – per quanto si è osservato poc’anzi – interpretarsi alla luce dell’intero sistema normativo volto a reprimere il fenomeno del mercenarismo.

    Pertanto, Salvatore Stefio e Giovanni Piero Spinelli devono essere assolti dall’accusa in contestazione perché il fatto non sussiste[…]”.

    “[…]Si tratta, a parere di questa Corte d’Assise, di una conclusione conseguente alle risultanze processuali ed aderente ai dati di realtà, che già oggi e sempre più in prospettiva futura, imporranno di registrare intorno agli scenari bellici in senso lato l’esistenza di una varietà di prestatori di servizi accessori diretti a consentire, per quanto possibile, lo svolgersi della vita civile in condizioni di relativa sicurezza […]”.

    Non è, quindi, difficile comprendere che anche la giurisprudenza penale italiana in materia ha sancito la legalità della figura del Contractor rispetto alla manifesta illiceità di quella del mercenario, prefigurandosi, addirittura, la possibilità di una vera e propria moltiplicazione del fenomeno di delle pmsc.

    Secondo il giudice di Bari, infatti, i servizi offerti da queste società attraverso il proprio personale, con contratto, saranno sempre presenti negli scenari bellici per consentire lo svolgimento della vita civile in modo sicuro e nel rispetto del Diritto Internazionale Umanitario nonché di tutte le leggi che regolano e legalizzano le attività di queste nuove compagnie di sicurezza.

    Attualmente, purtroppo, nonostante l’Italia abbia dapprima aderito alla Convenzione di Ginevra, come già detto, nonché, sin dal 2009, anche al Documento di Montreux (soft law in materia), il legislatore italiano è rimasto inerte con riguardo all’introduzione di una legge che preveda e regoli le pmsc, ad eccezione dell’isolato fenomeno delle guardie private marittime (figure professionali semmai più simili alle c.d. GPG).

    Tale inerzia, almeno sino ad oggi, non ha ostacolato comunque il Governo italiani a contrattare società private di sicurezza per svolgere servizi di sicurezza di enti pubblici e privati italiani all’estero (si veda il caso dell’onorevole Massimo D’Alema che incarico Aegis di svolgere attività di sicurezza del personale italiano a Nassiriya nel 2007) né, d’altra parte, l’affidamento di veri e propri incarichi pubblici nell’ambito della cyber security.

    Quanto al caso D’Alema, Secondo l’Allegato B – Seduta n. 189 del 16/7/2007 – INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, nella Relazione tecnico-finanziaria allegata al decreto di rifinanziamento delle Missioni Militari all’Estero, approvato dalla Camera dei deputati, si prevedeva lo stanziamento di 3.498.000 euro, destinati a finanziare il contratto con una società di sicurezza presente in Iraq. I servizi di tale società sarebbero richiesti, sempre secondo al Relazione, dalla necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale italiano impiegato presso la USR (Unità di sostegno alla ricostruzione), istituita nel 2006 nella regione di Nassiriya e che proseguirà il suo lavoro anche nel 2007.

    Secondo il quotidiano l’Unità, la PMC (Private Military Company) scelta dal Governo italiano era la Aegis Defence Services, con sede a Londra.

    Si tratta di un colosso del settore, che aveva già stipulato con il Pentagono, per i suoi servizi in Iraq, un contratto del valore di 293 milioni di dollari.

    Tale contratto aveva sollevato forti proteste negli Stati Uniti, in particolare da parte di Marty Meehan, membro del Congresso Usa, perché il fondatore ed amministratore delegato di Aegis Defence Services, Tim Spicer, risultava coinvolto in abusi contro i diritti umani ed in violazioni internazionali.

    Con riguardo, invece, alla cyber security, com’è noto, infatti, anche il nostro Paese ha previsto, di recente, una sorta di architettura istituzionale per ricomporre e sistemare attori pubblici e privati che operano nel campo della cyber sicurezza.

    Una testata giornalistica italiana, infatti, due anni fa rivelava che l’Italia stava creando una vera e propria Agenzia nazionale per la sicurezza informatica, alla cui guida sarebbe stato messo un esperto del campo nonché stretto collaboratore del presidente dell’allora Presidente del Consiglio Renzi, tale Marco Carrai.

    Quest’ultimo era uno dei soci fondatori della Cys4, una società di sicurezza informatica (cyber security).

    Pareva, infatti, che sarebbe stata contattata proprio la società di Carrai, mentre subito dopo l’articolo giornalistico il premier pro tempore ebbe a chiarire che il Carrai sarebbe, invece, stato decretato come agente di AISE o AISI, sollevando un polverone senza precedenti.

    Si tenga conto che questo è il risultato della direttiva del premier Renzi del 1 agosto 2015 – visibile sul website sicurezzanazionale.gov.it – che individua “le azioni prioritarie propedeutiche allo sviluppo di un sistema in grado di garantire, sempre di più, la protezione cibernetica e la sicurezza informatica”. In particolare, il documento riassume gli obiettivi raggiunti e “identifica le azioni che, all’interno di un’ampia collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, possono effettivamente contribuire alla sicurezza nazionale nella dimensione cyber”.

    Palazzo Chigi considerava prioritario “il consolidamento di un sistema di reazione in grado di operare, rapidamente e in maniera efficace, in caso di incidenti o azioni ostili nei confronti delle infrastrutture informatiche nazionali”.

    Dove sono i Mercenari ?

    Un ringraziamento speciale all’Avvocato Michael Amoruso ”Legal Advisor” di STAM Strategic & Partners Group ltd di Londra, un’autorità in materia.

     

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